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28 luglio 2011

1)DIRITTO AMBIENTALE. Voce ai cittadini: storica sentenza del TAR Piemonte 2)"Assalto del carbone sulla salute umana"

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI SUI NOSTRI DIRITTI DI CITTADINI :UN PO' DI RASSICURANTE GIURISPRUDENZA AMBIENTALE

Tratto da Greennews.info

Voce ai cittadini: storica sentenza del TAR Piemonte

Con il commento dellAvv. Gianluigi Ceruti (Studio Legale Ceruti) Greenews.info inaugura una serie di interventi di taglio giuridico da parte di esperti di diritto ambientale. In questa prima puntata viene esaminata un’importante sentenza del TAR Piemonte: il cittadino ha diritto di sapere puntualmente dalle amministrazioni pubbliche perché le sue osservazioni non sono state accolte. La partecipazione del cittadino e dei comitati ai procedimenti amministrativi, con memorie e documenti, trova dunque ampia applicazione nelle valutazioni ambientali e nelle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.
La sentenza n. 718/2011 del TAR Piemonte (Dott. Franco Bianchi, presidente, Dott. Ariberto Sabino Limongelli, estensore), pubblicata in questi ultimi giorni è una decisione che vorremmo definire esemplare perché pienamente rispettosa della funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo attraverso la presentazione di osservazioni che, nel caso di mancato recepimento, debbono essere motivatamente controdedotte, nel provvedimento finale, dalla pubblica amministrazione procedente.

La sentenza in argomento si riferisce al caso di un cittadino che, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell’avvio di un procedimento amministrativo in materia di rideterminazione di un contributo, aveva prodotto osservazioni che non erano state valutate dal Ministero stesso.

Nel ricorso al TAR Piemonte l’interessato aveva chiesto l’annullamento del provvedimento finale – dichiarato poi dai giudici amministrativi- per violazione dell’art. 10 della legge 241 del 1990, norma in virtù della quale hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti – che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare (ove pertinenti all’oggetto del procedimento amministrativo) – i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti e quelli che, per legge, debbono intervenirvi e ancora i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Nell’accogliere il ricorso la pronuncia del TAR ha annullato il provvedimento riconoscendolo illegittimo. Correttamente la sentenza rileva che “la funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo attraverso la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all’azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della pubblica amministrazione attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell’interesse pubblico. E se ciò non comporta che l’amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l’amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall’interessato a seguito della rituale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento (Consiglio Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6959; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280)”.

La possibilità di presentare osservazioni è prevista soprattutto nelle materie ambientale, igienico-sanitaria e urbanistica: così, ad esempio, nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di formazione degli strumenti urbanistici.

Questa decisione del TAR Piemonte assume significativa rilevanza perché la partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica amministrazione –principalmente con la presentazione di osservazioni, memorie scritte in genere e documenti è uno dei pochi momenti in cui il cittadino può contribuire all’attività amministrativa.

Che la pubblica amministrazione debba valutare le osservazioni del cittadino e spiegare puntualmente – seppure sinteticamente – le ragioni del loro mancato accoglimento, è un’esigenza fondamentale di civiltà giuridica e di democrazia, non essendo sufficiente, né giuridicamente accettabile, che la risposta negativa alle osservazioni del privato si possa desumere solo indirettamente dal contesto del provvedimento finale, come alcune pronunce ancora ritengono.

Ogni decisione della giustizia amministrativa che si muova nella direzione della recente sentenza del TAR Piemonte rappresenta perciò una concreta, compiuta attuazione dello Stato di diritto e si colloca nel solco della Costituzione, la legge delle leggi che risveglia sempre più le coscienze degli italiani.

Gianluigi Ceruti *

* Avvocato esperto in diritto ambientale e in diritto urbanistico

Tratto da Greennews.info

Delitti contro l’ambiente: un’odissea all’italiana

Dopo l’intervento inaugurale dell’Avv.Gianluigi Ceruti prosegue, su Greenews.info, la serie di commenti giuridici sui temi caldi del diritto ambientale. Nella puntata di oggi pubblichiamo l’approfondimento scritto dall’Avv. Paola Balducci (Università del Salento)...in cui si racconta l’odissea per l’affermazione del diritto penale dell’ambiente in Italia.

Lo studio del diritto penale dell’ambiente riguarda quell’insieme di norme penali che rappresentano uno strumento di tutela contro i comportamenti pericolosi o dannosi per l’ambiente e potenzialmente lesivi del diritto alla salute dei cittadini. Non v’è, infatti, chi non veda i punti di contatto tra la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del benessere della collettività sotto il duplice profilo della protezione del diritto alla salute e del diritto all’integrità fisica delle persone.

Non è senza rilievo ricordare che, soprattutto negli ultimi anni, l’interesse verso l’ambiente e la sua preservazione per le generazioni future si sia progressivamente radicato nella coscienza sociale, fino al punto da rendersi auspicabile il rafforzamento della tutela penale di tale bene giuridico.

Nella legislazione italiana la tutela dell’ambiente è stata sempre disseminata (ed in parte lo è tuttora) in numerose leggi speciali, ciascuna volta a reprimere fenomeni specifici di aggressione all’ l’acqua, all’aria, al suolo, al sottosuolo, al paesaggio. Più ardua diventa la ricerca se si persegue l’obiettivo di trovare una norma che si occupi espressamente della tutela dell’ambiente nella sua genericità ed unità. Sino all’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) non esisteva, infatti, nel nostro ordinamento alcuna definizione legislativa, neppure a livello di legge costituzionale, del concetto giuridico di ambiente e anche oggi le definizioni del cosiddetto. Testo Unico Ambientale, sono alquanto parziali.

Anche nella nostra Costituzione manca un esplicito richiamo al concetto di ambiente richiamandosi genericamente i principi contenuti negli artt. 2, 9 e 32. Il primo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità; il secondo riguarda la tutela del paesaggio; l’ultimo, infine, riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo.

In particolare, l’elaborazione giurisprudenziale, sia costituzionale che ordinaria, ha portato, da un lato, a riconoscere e garantire l’ambiente – non come valore in sé, ma come bene strumentale per la protezione di un bene finale - all’interno dell’art. 32 della Costituzione, che identifica la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività.......

In questo contesto, particolare importanza riveste la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente: per la prima volta, infatti, un atto comunitario ha posto espliciti obblighi di incriminazione in capo agli Stati membri, imponendo entro dicembre del 2010 (termine peraltro disatteso) di sanzionare con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive”, una nutrita serie di condotte offensive dell’ambiente, distinte in 8 gruppi, in base alla tipologia di aggressione (sostanze o radiazioni ionizzanti, deposito di rifiuti), al suo oggetto (animali selvatici protetti, habitat naturali) e alle sue conseguenze (decessi, lesioni gravi, danni rilevanti alla qualità dell’aria).

Leggi tutto su Greennews.info

Poala Balducci*

* Avvocato e docente dell’Università del Salento

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Tratto da Phisycians for social Responsability

"Assalto del carbone sulla salute umana"

I PHISYCIANS FOR SOCIAL RESPONSABILTY hanno pubblicato un rivoluzionario rapporto medico, "Assalto del carbone sulla salute umana", che lancia un nuovo sguardo sull'impatto devastante di carbone sul corpo umano.
La combustione del carbone genera emissioni di mercurio, polveri, ossidi di azoto, biossido di zolfo, e decine di altre sostanze riconosciute come pericolose per la salute umana.
Questa relazione prende in esame il danno cumulativo inflitta da tali inquinanti su tre sistemi principali organi del corpo: il sistema respiratorio, il sistema cardiovascolare e del sistema nervoso. La relazione esamina anche il contributo del carbone al riscaldamento globale, e le implicazioni per la salute del riscaldamento globale.Leggi tutto
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Leggi su Il Corriere del Veneto

La sfida degli ambientalisti all’Enel:«Su Porto Tolle sarà guerra totale»

Le associazioni ecologiste: impugneremo tutte le norme, ricorsi anche all’Ue.Leggi Qui

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Tratto da La Repubblica

West Coast, pugno duro contro il carbone

Giro di vite contro le centrali a carbone su tutta la West Coast. Entra in vigore una nuova normativa che impone pesanti controlli e limitazioni su tutte le centrali a carbone, una riforma legata all’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria nei 156 parchi nazionali. Un caso di riforma che si auto-finanzia: i costi per le centrali sono 1,5 miliardi ma la riduzione dei danni avrà benefici per 8 miliardi.
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UNITI PER LA SALUTE: BENZENE SOTTO LA LENTE DEL CITTADINO

Per essere sempre informati sui monitoraggi ambientali .......riportiamo alcuni valori relativi al BENZENE del 27 luglio DELLA CENTRALINA DI VADO LIGURE , gli ultimi attualmente in rete sempre tratti da
Ambiente in Liguria BENZENE A VADO LIGURE

Sulla Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente leggiamo :

"Il benzene è una sostanza cancerogena genotossica per l'uomo ed è impossibile individuare un limite al di sotto del quale non vi siano rischi per la salute umana".

CHI DI COMPETENZA DOVREBBE CONTROLLARE E VERIFICARE LA FONTE DA CUI DERIVANO TALI LIVELLI DI BENZENE PER TUTELARE E FAR SENTIRE TUTELATI I CITTADINI ED I BAMBINI CHE VIVONO........SU QUESTO TERRITORIO.GRAZIE .


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Tratto da Noalcarbone

Un altro esempio di rinnovabili che funzionano

Interessante articolo da basilic.it, ottima notizia.
La mia domanda è: perchè questa notizia non l’ho trovata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico o sentita al telegiornale delle 20:00?

"Un ambizioso progetto basato su fonti rinnovabili (ad emissioni ZERO, ma per davvero) sta per essere messo in cantiere nel deserto dell’Arizona. EnviroMission, questo è il nome dell’azienda australiana realizzatrice del progetto, alla cui base c’è un concetto vecchio come l’ uomo, la serra.

Per capirci meglio: siete mai entrati in una serra? In inverno quando fuori gela, dentro la serra fa caldino, in estate quando fuori è caldo, la serra diventa un forno (ed infatti le serre in estate hanno i lati aperti). Ora pensate a quando in inverno i vostri nonni andavano a fumare vicino al caminetto per non impuzzolentire tutta casa: il motivo era semplice, la cappa del camino aspirava il fumo, sia perché il fumo è caldo, dunque sale verso l’alto, sia perché la lunghezza dello scarico del camino crea un effetto “aspiratore”.

Bene, ora torniamo in Arizona, costruiamo una serra galattica, grande più di 100 campi da calcio e mettiamo al centro della serra un camino alto 800 metri…

Accadrà la seguente cosa: nella serra si creeranno temperature elevatissime con aria calda che tenderà a salire verso l’alto, il camino di 800 metri, creerà un effetto “aspiratore” gigantesco, che favorirà la salita di queste masse di aria bollente verso l’uscita del camino. Alla base del camino verranno posizionate delle turbine che genereranno energia sfruttando il vento caldo che verrà aspirato dal “camino”.
Semplice no??


Il costo dell’opera sarà di 750 milioni di dollari, (circa mezzo miliardo di euro) che saranno ripagati con appena 11 anni di produzione, mentre si stima che l’impianto funzioni per 80 anni….dunque 70 anni di produzione a costi praticamene zero (a parte una piccolissima quota parte manutentiva).

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Noalcarbone

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